Ente Nazionale Bilaterale Investigazioni Sicurezza e Tutela

CONTRIBUZIONE ENBISIT / CO.AS.CO.

 

E MODALITÀ DI VERSAMENTO

ENBISIT

QUOTE CONTRIBUTIVE

L’Ente Bilaterale ENBISIT è stato costituito dalle organizzazioni imprenditoriali (A.I.S.S., FederTerziario) e dal sindacato dei lavoratori (Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile) ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza con Codice Flusso UniEmens CNEL HV40 – Codice Comunicazioni Obbligatorie COB 7460.

L’Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, il cui finanziamento è considerato costo derivante dal C.C.N.L.

L’adesione all’Ente Bilaterale ENBISIT è un obbligo contrattuale per tutte le imprese che applicano il C.C.N.L. e comporta l’obbligo del versamento, regolamentato dall’art. 12 dello stesso, della “Quota Adesione”, della “Quota Formazione” e del “Contributo Assistenza Sanitaria Integrativa” (per il diritto alle prestazioni di Assistenza Integrativa). Il mancato versamento determina il non rispetto di un articolo del CCNL che può pregiudicare la regolarità del rapporto con i propri dipendenti.

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ATTENZIONE – MANCATA ADESIONE

La mancata adesione all’Ente Bilaterale comporta per le aziende che applicano il C.C.N.L. Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza, oltre all’impossibilità di usufruire delle opportunità di maggiore flessibilità e dei servizi offerti, l’obbligo di corrispondere al lavoratore, un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) mensile non assorbibile d’importo pari al 15% per dodici mensilità calcolato su paga base + contingenza che rientra di fatto nella retribuzione e conserva carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione ENBISIT”.

L’elemento aggiuntivo della retribuzione mensile non assorbibile del 15% (EDR) incide sulla valorizzazione economica dei seguenti istituti contrattuali:

  • Retribuzione per ferie e permessi
  • Retribuzione per festività
  • Retribuzione ai fini del calcolo dell’integrazione per malattia, maternità e infortunio
  • Indennità per mancato preavviso
  • Base di calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.

Sul valore differenziale del predetto elemento aggiuntivo non assorbibile, quindi, si dovrà inoltre tenere conto della relativa contribuzione ai fini previdenziale, assicurativa ed erariale.

CONTRIBUZIONE ENBISIT

La contribuzione all’ENBISIT, da calcolarsi su paga base e contingenza per 12 mensilità, è fissata nella misura delle seguenti percentuali:

FASCIAQUOTA ADESIONE MENSILEQUOTA FORMAZIONE MENSILETOTALE MENSILE
Per aziende fino a 250 dipendenti1%1%2,00%
A CARICO DATOREA CARICO LAVORATOREA CARICO DATOREA CARICO LAVORATORE
0,70%0,30%0,50%0,50%
Per aziende da 251 dipendenti in poi0,70%1%1,70%
A CARICO DATOREA CARICO LAVORATOREA CARICO DATOREA CARICO LAVORATORE
0,40%0,30%0,50%0,50%

Informazioni sul contributo:

  •  

    La contribuzione è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, anche in caso di assunzioni e cessazioni in corso di mese e agli apprendisti.

  •  

    I lavoratori intermittenti (a chiamata) sono tenuti al versamento nei mesi in cui prestano attività lavorativa. Se assunti con indennità di chiamata, il versamento è dovuto per tutte le mensilità.

  •  

    La quota a carico del datore di lavoro non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini contributivi e retributivi in capo al lavoratore; è assoggettata unicamente al contributo di solidarietà del 10% (Legge n. 166/1991).

  •  

    La quota a carico del lavoratore deve essere detratta dalla retribuzione netta dopo le normali trattenute previdenziali e fiscali. È trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile.

Aspetti fiscali importanti:

  •  

    Il contributo ENBISIT a carico dipendente non è deducibile a fini fiscali.

  •  

    Il contributo ENBISIT a carico ditta rappresenta una voce di costo del lavoro integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad IRPEF/IRES (art. 95, comma 1 e art. 51, lett. a) del TUIR).

  •  

    L’intera quota mensile del contributo ENBISIT (comprensiva della quota a carico dipendente), non rientrando tra i contributi obbligatori per legge, rappresenta reddito imponibile per i dipendenti (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 24 del 04/10/2018).

MODALITÀ DI PAGAMENTO ENBISIT

Il versamento dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni della Risoluzione delle Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 n. 41/E che è seguita dalla Circolare dell’INPS n. 85 del 28/06/2018 con la quale si esplicitano le istruzioni per la compilazione dei modelli F24.

Compilazione del modello F24 – Sezione “INPS”:

CampoCosa indicare
Codice SedeCodice della sede Inps competente
Causale ContributoESIT
Matricola INPS/Codice INPS/Filiale AziendaMatricola INPS dell’azienda
Periodo di riferimento (da mm/aaaa)Mese e anno di competenza del contributo nel formato MM/AAAA
Periodo di riferimento (a mm/aaaa)Non va valorizzata

Nota: In caso di ritardato versamento, sono dovuti gli interessi di mora fissati nella misura dell’interesse legale corrente, in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto medesimo ad agire per vie legali.

Scadenza pagamenti: Il versamento dovrà essere effettuato mensilmente alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all’Inps come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso UNIEMENS nel seguente modo:


all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>,
valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo:
- nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "ESIT"
- in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale,
del versamento effettuato nel modello F24 con il corrispondente codice.

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM“.

Importante: Tramite il flusso UNIEMENS l’Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni erogate da ENBISIT. Nel caso di mancata coerenza tra i dati inseriti in F24 e in UNIEMENS, tale diritto non sarà più garantito.

CO.AS.CO.

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CO.AS.CO. (W462)

Le aziende che applicano il C.C.N.L. Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (CNEL HV40), ai sensi dell’art. 15, dovranno versare una quota pari a:

0,20% dell’imponibile previdenziale aziendale
A CARICO DEL DATORE
0,10%
A CARICO DEL LAVORATORE
0,10%

Le aziende che applicano il C.C.N.L. Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza (CNEL HV40), ai sensi dell’art. 15, dovranno versare una quota pari a 0,20% dell’imponibile previdenziale aziendale di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore, da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza presso l’azienda e per 12 mensilità e saranno riscossi attraverso l’INPS ai sensi della Legge n. 311/73. Il pagamento avverrà utilizzando il codice INPS W462.
Il contributo di assistenza contrattuale (Co.As.Co) ha natura obbligatoria e l’azienda che ne omette il versamento non può avvalersi del C.C.N.L.
Sui modelli DM10/FLUSSO UNIEMENS, le aziende dovranno esporre in uno dei righi in bianco del quadro B/C, il codice “W462” e nella colonna “somme a debito del datore di lavoro” il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale.
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.