Libri di testo per i lavoratori

Ai lavoratori studenti (purché non beneficiari di altre borse di studio o contributi regionali o statali) che frequentino corsi di scuola secondaria di secondo grado, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuta, della durata minima di tre anni.

Beneficiari

Ai lavoratori che sono anche studenti, purché non beneficiari di altre borse di studio o contributi regionali o statali, che frequentano corsi di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuta, della durata minima di tre anni.

Questi studenti lavoratori si impegnano a conciliare il proprio percorso di istruzione con le responsabilità lavorative, dimostrando dedizione sia verso il proprio sviluppo professionale che educativo, a loro Enbisit riserva il contributo spese per i libri di testo.

Modulo contributo spese “libri di testo” ai lavoratori studenti

contributo spese “libri di testo” ai lavoratori studenti
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L3) contributo spese “libri di testo” ai lavoratori studenti

A chi si rivolge

Ai lavoratori studenti (purché non beneficiari di altre borse di studio o contributi regionali o statali) che frequentino corsi di scuola secondaria di secondo grado, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciuta, della durata minima di tre anni,

Il contributo

Sarà riconosciuto un contributo annuo, per un importo massimo di € 200,00, per un periodo massimo di cinque anni, come supporto finanziario per le spese legate all'acquisto dei testi scolastici. Questo contributo mira ad alleviare il carico economico sugli studenti lavoratori, consentendo loro di accedere alle risorse didattiche necessarie per il loro percorso di studi senza ulteriori difficoltà finanziarie. L’obiettivo è incentivare e sostenere il loro impegno nell'istruzione, favorendo la conciliazione tra lavoro e studio e promuovendo il miglioramento delle loro competenze e qualifiche professionali.

Contributo e fisco

Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ritenute sui redditi di lavoro dipendente ‐ art. 23 D.P.R. 600/73; redditi di lavoro dipendente ‐ art. 49 e 51 comma 1 D.P.R. 917/86).

Come richiederlo

Per aver diritto al rimborso, l’Azienda e il/la dipendente devono essere in regola con i versamenti delle quote contributive ed associative da almeno sei mesi prima della data della domanda. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data della fattura o ricevuta fiscale, mediante la compilazione della modulistica specifica e l’invio della documentazione richiesta.