Beneficiari
Sussidi e contributi erogati dall’ENBISIT, rappresentano un diritto contrattuale, da cui consegue il diritto soggettivo, per ogni singolo lavoratore, alla percezione diretta di sussidi e contributi equivalenti a quelle erogati dall’ENBISIT laddove l’impresa datrice decida di non aderire all’organismo bilaterale ed assolvere il relativo obbligo contributivo.
Poiché il CCNL qualifica i sussidi e contributi dell’ENBISIT quale diritto contrattuale soggettivo del lavoratore, i sussidi e
contributi erogati dall’ente bilaterale costituiscono parte della retribuzione del lavoratore, con la conseguenza che è rilevabile una violazione delle clausole contrattuali ai fini dell’art. 10 della Legge 30/2003 (e di disposizioni del medesimo contenuto).
In tali casi, potrebbe essere accertato, anche dalle autorità ispettive, l’assenza del diritto del datore di lavoro di godere dei benefici di decontribuzione o di defiscalizzazione il cui riconoscimento è subordinato alla corretta applicazione del CCNL medesimo.
contributo per assistenza figli disabili
contributo per assistenza figli disabili
Invia il link per il download a:
- Enbisit per i lavoratori
L1) contributo per assistenza figli disabili
A chi si rivolge
Sarà riconosciuto un contributo annuo ai lavoratori i cui figli disabili non hanno esercitato attività lavorativa nell’anno a cui si riferisce il contributo, quale concorso nelle spese per l’assistenza a figli disabili, pari ad € 150,00 per invalidità riconosciuta tra il 66% ed il 99% ed € 250,00 per invalidità riconosciuta pari al 100%.
Contributo e fisco
Il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di erogazione dello stesso in quanto trattasi di reddito da lavoro dipendente o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ritenute sui redditi di lavoro dipendente ‐ art. 23 D.P.R. 600/73; redditi di lavoro dipendente ‐ art. 49 e 51 comma 1 D.P.R. 917/86). Non si registra connotazione di gravità se la Commissione Medica verifica che l’invalidità rientra nei casi riconducibili al comma 1, dell’art. 3 della Legge n. 104 del 05 febbraio 1992.
La domanda
Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia gravemente invalidante; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico‐sanitaria. La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga il limite di età stabilito (18 anni).
Il rimborso
Il rimborso sarà concesso a un solo genitore. Per usufruire del rimborso l’azienda e il/la dipendente devono risultare in regola con il versamento delle quote contributive ed associative da almeno sei mesi prima della data della domanda. Il richiedente dichiarerà che il suddetto disabile è convivente e a carico del nucleo familiare, in quanto non supera il limite fiscale di legge (€ 2.840,51 lordi) nell’anno a cui si riferisce il contributo. La domanda deve essere inoltrata entro il 31/12 dell’anno a cui si riferisce il contributo mediante la compilazione della modulistica e corredata con la documentazione ivi indicata.